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Assicurazione di tutela legale

da | Giu 24, 2022 | Assicurazione contro i danni

Assicurazione tutela legale: cos’è?

L’articolo 173 del codice delle assicurazioni private definisce l’assicurazione di tutela legale come:

“quella garanzia con la quale un assicuratore si obbliga a prendere carico le spese legali o peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

Come funziona l’assicurazione di tutela legale?

La copertura assicurativa fa riferimento alle spese di resistenza ed alle spese per promuovere qualsiasi tipo di giudizio, estendendo quindi l’ambito della tutela legale al di là delle azioni risarcitorie alle quali l’art. 4 comma II del D.lgs. 26.11.91 n. 393 limitava la copertura.

Questa tipologia di garanzia appartiene sicuramente al ramo danni ed è da considerarsi una copertura del patrimonio, poiché consente di ottenere il rimborso di spese sostenute dall’assicurato che si trovi di fronte al depauperamento del proprio patrimonio, allorché coinvolto in una lite giudiziale.

Tutela legale: assicurazione di rischi

La connotazione della copertura come assicurazione dei rischi del patrimonio consente di superare i dubbi emersi in passato circa la liceità di questo tipo di garanzia: l’assicuratore di tutela legale non attua certamente un facere in nome e per conto dell’assicurato, venendo meno il suo ruolo e tantomeno attua un facere dedicato agli iscritti all’albo professionale degli avvocati.

L’assicuratore di tutela legale si limita semplicemente a rimborsare costi legali che l’assicurato debba sopportare in determinate situazioni. Questo è l’interesse dell’assicurato, che può trovarsi esposto al rischio di dover sostenere costi giudiziali sia per fatto proprio, sia per persone del cui operato debba rispondere.

Differenza tra assicurazione di tutela legale e assicurazione di Responsabilità Civile

Come noto l’assicuratore di responsabilità civile è tenuto, ai sensi del principio inderogabile previsto dall’art. 1917 III comma c.c., a tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere alla domanda risarcitoria del terzo purché questa rientri nell’ambito della garanzia prestata.

Tale obbligo di accollo delle spese di difesa, limitato al quarto del massimale previsto dalla polizza di fatto si sovrappone alla garanzia eventualmente prestata dalla tutela legale.

Occorre a questo proposito fornire alcune precisazioni.

1 – Gli obblighi dell’assicuratore di responsabilità civile, laddove la garanzia risulti operante, non si esauriscono certo nell’eventuale pagamento del sinistro – ovverosia nei più dei casi nel pagamento diretto al terzo danneggiato – ma trovano una loro inevitabile declinazione anche – qualora l’assicurato sia ritenuto non responsabile – nella difesa dello stesso. Tale difesa si attua attraverso il patto di gestione della lite, che altro non è che da un lato l’attuazione dell’obbligo indennitario da parte dell’assicuratore e dall’altro adempimento diretto di quanto previsto dall’art. 1917 III comma c.c.. Non si tratta quindi di rimborsare spese legali sostenute dall’assicurato, bensì di dare attuazione o direttamente o per via di rimborso al più generale ed ampio obbligo di tenerlo indenne dalle richieste risarcitorie del terzo sicché, mentre nell’assicurazione di tutela legale il rimborso è sempre un costo per l’assicuratore, ovverosia un sinistro, nell’assicurazione di RC le spese legali di difesa costituiscono un modo per contenere il costo dei sinistri, cercando di evitare, attraverso la difesa dell’assicurato, il pagamento del risarcimento al terzo.

2 – È assai frequente che le coperture di tutela legale escludano il rischio di spese di difesa da richieste di risarcimento ricevute.

3 – Talvolta le coperture di tutela legale, qualora coprano anche il rischio delle spese di difesa da richieste di risarcimento di terzi, lo fanno solo per il caso di insufficienza del massimale previsto dall’art. 1917 III comma c.c. per l’eventuale copertura RC, se esistente.

Cosa copre l’assicurazione di tutela legale?

Le spese che l’assicuratore è tenuto a rifondere o anticipare all’assicurato sono in genere:

  • le spese per gli onorari dell’avvocato che ha difeso l’assicurato
  • quelle dovute a titolo di onorari al legale di controparte
  • le spese di consulenza
  • i compensi per gli arbitri
  • le spese di giustizia.

Talune coperture prevedono anche l’obbligo di anticipo di eventuali cauzioni – con diritto di rivalsa naturalmente – nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, detenuto con provvedimento che disponga la libertà solo su cauzione.

In virtù dell’art. 174 del codice delle assicurazioni, in caso di difesa giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere il proprio legale, mentre tale diritto non gli è concesso allorché l’assistenza del legale ed il suo relativo costo siano necessari per un’attività di natura stragiudiziale.

Analogo diritto nella scelta spetta all’assicurato con riferimento al consulente tecnico di parte e ad altri ausiliari (traduttore, interprete etc.), sempre a condizione che si verta in ambito giudiziale. Tale diritto deve essere espressamente citato nel contratto, salvo che ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

  • Che la polizza riguarda la tutela legale per i soli sinistri RC Auto avvenuti in Italia
  • Che la tutela legale è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza nel caso di incidente o guasto del veicolo stesso
  • Che l’impresa di assicurazione di tutela legale e quella di assistenza non esercitino il ramo RC.

In ogni caso, al ricorrere di queste tre condizioni, viene meno l’obbligo di citare in polizza il diritto dell’assicurato a nominare il proprio legale di fiducia, ma il diritto stesso in ogni caso permane.

Polizza di tutela legale: disciplina del potenziale conflitto di interessi tra assicurato e assicuratore

Proprio la natura dell’assicurazione di tutela legale può creare situazioni di conflitti d’interesse – anche solo potenziali – fra assicurato ed assicuratore laddove tutela legale ed assicurazione di RC siano garantite dalla stessa impresa, posto che in tal caso l’assicuratore avrebbe interesse a negare la responsabilità dell’assicurato per non pagare il sinistro RC o affermare che le spese sono state determinate dalla condotta dell’assicurato e dunque negare la tutela legale.

Altro conflitto può derivare dall’essere assicuratore della tutela legale sia dell’attore che del convenuto. Per tutti questi casi l’art. 163 del codice delle assicurazioni ha definito alcune modalità comportamentali alle quali gli assicuratori di tutela legale devono attenersi.

Nel caso in cui l’assicuratore adotti la gestione diretta del sinistro, dovrà utilizzare personale non dedicato alla gestione di altri rami o ad attività per conto di altri assicuratori.

Se invece l’assicuratore di tutela legale abbia in qualche modo “appaltato” l’attività di gestione dei sinistri di tutela legale ad impresa ad hoc, tale scelta dovrà risultare dal contratto ed il personale dell’impresa delegata non potrà esercitare tale attività (o analoga) per conto di altri assicuratori.

Per approfondire altre assicurazioni contro i danni, vai agli articoli dedicati a:

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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