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Le conseguenze della cattiva gestione della polizza

da | Mag 7, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Abbiamo approfondito nell’articolo dedicato alla malagestio le ipotesi di cattiva gestione degli interessi dell’assicurato che rendono insufficiente il massimale di polizza, altrimenti sufficiente a far fronte all’obbligo indennitario e risarcitorio dell’assicurato. Vi sono ipotesi di cattiva gestione della polizza in cui, in ragione di una non corretta o non ottimale gestione di una pluralità di sinistri, l’assicurato veda pregiudicato l’andamento tecnico della polizza e, assieme ad esso, la possibilità di stipulare una analoga copertura con altre compagnie.

Aumento dei premi per inadeguata gestione del sinistro

Una tardiva o non adeguata gestione del sinistro, infatti, può costringere la compagnia a esborsi maggiori di quanto preventivato (o preventivabile), alterando il cd. “rapporto sinistri a premi”.

Tutto questo a sua volta influenzerà le successive trattative per i futuri rinnovi contrattuali, l’assicurato andrà incontro a rifiuti a contrarre e si vedrà costretto a subire l’aumento dei premi, a ricorrere a coperture aggiuntive o ridotte, il tutto a causa di una sinistrosità addebitabile, in parte, allo stesso assicuratore.

Oggi, infatti, il premio, specie alle grandi aziende, è calcolato anche in funzione dell’andamento tecnico sinistri negli anni precedenti la quotazione del rischio.

Ciò significa che, come un vero e proprio “bonus malus”, l’assicurato sconta al rinnovo la sinistrosità degli anni precedenti: se, tuttavia, il peggioramento del dato tecnico è riferibile ad errori gestionali dell’assicuratore, l’assicurato vedrà pregiudicati i propri interessi a causa di errori altrui.

L’assicuratore di responsabilità civile generale pertanto, principalmente – anche se non esclusivamente – nel mercato c.d. “corporate” delle grandi aziende, è oggi chiamato a dover rendere costantemente conto dei criteri adottati nella gestione dei sinistri, dato che dalle scelte gestionali, dall’entità delle liquidazioni e degli accantonamenti, dipendano le future condizioni economiche della polizza che verrà stipulata alla scadenza di quella in vigore.

Responsabilità contrattuale per cattiva gestione

Pertanto, l’appesantimento del “rapporto S/P”(ovvero del rapporto fra premi incassati e la somma di sinistri pagati e riservati) può esser fonte di responsabilità contrattuale per cattiva gestione addebitabile all’assicuratore e/o al broker in presenza di (comprovati) errori nella gestione dei sinistri, o errori nella riservazione per accantonamenti inadeguati (palesemente eccessivi o insufficienti rispetto al presumibile valore civilistico del danno), che abbiano provocato esborsi superiori al preventivato.

Il danno consisterà nella maggior somma ingiustificatamente sostenuta dall’azienda per contrarre alle medesime condizioni con la medesima o con altra compagnia, o nei costi aggiuntivi sostenuti dall’assicurato che, per tale errata gestione tecnica, si sia vista negata una specifica copertura.

Responsabilità penale nei sinistri

Accanto a questi profili prettamente economici della gestione della lite, si pongono problematiche ancor più delicate allorché la cattiva gestione dell’assicuratore avvenga per un sinistro per il quale vi siano implicazioni di indole penale a carico dell’assicurato (ipotizziamo un’imputazione per omicidio colposo in ambito ospedaliero).

Ferma la naturale diversità dei profili penalistici, soprattutto per reati perseguibili d’ufficio, da quelli civilistici, non si può, tuttavia, escludere che l’assicuratore che assuma la gestione delle vertenze, in sede giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, non possa incorrere in responsabilità per cattiva gestione non soltanto in sede civile, ma anche penale.

Se poi si tiene conto dell’influenza che la parte civile può esercitare in un giudizio penale in cui l’assicurato figuri come imputato, anche prescindendo dalla riconoscibilità dell’attenuante prevista dall’art.62 n.6 prima parte c.p. in caso di intervento transattivo da parte dell’assicuratore di RC Generale, appare evidente quanta rilevanza abbia il modo in cui l’assicuratore tuteli giudizialmente e stragiudizialmente la posizione del proprio assicurato.

Una cattiva amministrazione della polizza può avere luogo anche attraverso una non corretta gestione della franchigia o dello scoperto.


ITC Law ha ricevuto il premio Le Fonti Awards come studio legale boutique di eccellenza 2021 in Diritto assicurativo e responsabilità civile. Guarda il video con la premiazione e l’intervista.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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