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La Coassicurazione

da | Ott 16, 2020 | Assicurazione in generale

Cosa s’intende con il concetto di coassicurazione?

La coassicurazione si verifica quando a copertura del medesimo rischio per quote prefissate alla stipulazione del contratto l’assicuratore conclude più assicurazioni con diverse società con un’unica polizza o più contratti.

Coassicurazione diretta e indiretta

La coassicurazione si differenzia dall’assicurazione plurima (anche nota come “coassicurazione indiretta”) in quanto non attiene all’interesse dell’assicurato a vedere garantito il proprio bene/patrimonio, bensì risponde ad un’esigenza dell’assicuratore principale che, coinvolgendo nel medesimo rischio altre compagnie, ne redistribuisce “orizzontalmente” il peso.

Perché ciò abbia luogo occorre, in primis, il consenso dell’assicurato che accetti di vedere il proprio rischio ripartito fra diverse imprese che saranno obbligate all’eventuale pagamento dell’indennizzo solo in proporzione alla quota di rischio da ciascuna sottoscritta (infatti l’art. 1911 c.c. prevede una classica ipotesi di obbligazione parziaria, dato che “… ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota…”).

Ben potrebbe, quindi, un assicurato non sentirsi adeguatamente tutelato in caso di quote sottoscritte da assicuratori eventualmente non graditi.

I coassicuratori

Ciascuno degli assicuratori può liberarsi eseguendo la prestazione contrattualmente dovuta, posto che non lo riguardano le posizioni sostanziali e processuali degli altri coassicuratori, nei confronti dei quali non c’è litisconsorzio necessario.

Nella prassi l’assicuratore che assume la quota principale di rischio, ottiene anche la delega (cosiddetta “compagnia delegataria”) alla gestione del sinistro ed alla riscossione dei premi.

Scopri cos’è il rischio nel contratto di assicurazione

Cosa deve fare l’assicurato in caso di denuncia di sinistro?

La pluralità di assicuratori che dividono fra loro la quota di rischio e che sono responsabili nei confronti dell’assicurato soltanto nei limiti della loro quota sottoscritta, senza alcuna solidarietà con gli altri assicuratori, pone il problema di cosa debba fare l’assicurato in caso di denuncia di sinistro.

In altri termini, se l’assicurato denuncia il sinistro alla compagnia alla quale è stata delegata la gestione e non anche alle altre, rischia di vedere prescritto il proprio diritto all’indennizzo per le altre quote?

Sul punto la giurisprudenza non ha sempre avuto una impostazione uniforme, ma sembrerebbe potersi affermare che – finché si tratti della denuncia di sinistro e si rimanga in sede stragiudiziale l’assicurato potrà validamente ritenere coinvolte anche le compagnie non delegatarie, in quanto queste hanno per l’appunto “delegato” l’altro assicuratore a ricevere comunicazioni e denunce.

Tuttavia, allorché si ponga la necessità di chiamare in manleva in un giudizio gli assicuratori che abbiano sottoscritto la copertura invocata, l’assicurato deve provvedere a chiamare in causa ognuno dei coassicuratori, anche se non delegatari.

Approfondimento sull’assicurazione plurima

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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