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Blog di ITC LAW

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Costi ambientali: proprietario incolpevole e responsabile dell’inquinamento

da | Gen 20, 2023 | Assicurazione dei rischi ambientali

Chi paga i costi ambientali di un sito contaminato?

L’interesse pubblico all’adozione degli interventi previsti dall’art. 242 del TU Ambiente, posti a carico del responsabile dell’inquinamento, comporta che:

“qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione…” (art. 250, I comma TU Ambiente).

Se il proprietario del sito contaminato non è responsabile dell’inquinamento, può essere tenuto a pagare parte dei costi ambientali?

Il Testo Unico Ambiente prevede comunque degli oneri a carico del proprietario incolpevole: gli interventi previsti dal Titolo V costituiscono infatti un onere reale sui siti contaminati ogni volta che essi siano stati effettuati dalla P.A. ai sensi del precedente art. 250.

Il privilegio e la ripetizione delle spese, tuttavia, possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito che non sia responsabile dell’inquinamento soltanto a seguito di un provvedimento motivato dell’Autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile o l’impossibilità di esercitare una eventuale azione di rivalsa nei confronti del colpevole o che ne abbia verificato l’infruttuosità.

Esiste un tetto economico per i costi che possono essere posti a carico del proprietario incolpevole?

L’art. 253 prevede che:

“… il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito”.

Il tema del proprietario incolpevole è tutt’altro che infrequente, posto che una buona parte dei casi di scoperta di una contaminazione è stata provocata nel corso del tempo, a volte in conseguenza di attività svolte anche decenni prima della scoperta.

In tutti questi casi è particolarmente difficile rinvenire un responsabile e, anche al di là dell’aspetto psicologico della colpa o dell’eventuale dolo, vi è addirittura la difficoltà nel rinvenire anche un solo nesso causale fra contaminazione riscontrata e attività passate poste in essere da una pluralità di soggetti (pensiamo ad esempio a più ditte che si siano succedute nello svolgimento di diverse attività nel medesimo sito).

Ecco perché l’intento del Testo Unico è quello comunque di garantire che il proprietario del sito (che dall’uso dello stesso trae vantaggio) partecipi, al verificarsi di determinate situazioni, ad una parte dei costi ambientali, che altrimenti rimarrebbero integralmente a carico degli Enti Pubblici.

Nel proseguo dell’articolo si tratterà brevemente del complesso rapporto fra l’accertamento del nesso causale e la tipologia di attività delle quali al proprietario incolpevole può essere richiesto il costo.

Obbligo di bonifica e responsabilità del proprietario incolpevole

Allorché si manifesti un fenomeno di contaminazione, l’art. 240 TU Ambiente prevede una serie di attività che devono essere poste in essere dal responsabile dell’inquinamento.

In particolare, il comma I del suddetto articolo prevede – fra l’altro – che debbano essere attuate:

  • misure di prevenzione, ovvero “… le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia” (lett. i);
  • misure di riparazione, ovvero “… qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi” (lett. l);
  • messa in sicurezza di emergenza, ovvero “… ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente” (lett. m);
  • messa in sicurezza permanente, ovvero “… l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici” (lett. o);

Quali sono gli obblighi a riguardo del proprietario incolpevole?

Secondo quanto previsto dall’art. 245 II comma TU Ambiente, il proprietario incolpevole è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione, poiché gli interventi di riparazione, messa in sicurezza e quelli di bonifica e ripristino fanno carico esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto a cui sia imputabile – quantomeno sotto un profilo causale – la contaminazione.

Le spese sostenute per la realizzazione di questi interventi vengono sostenute dalla P.A. competente qualora il responsabile non sia individuabile ed il proprietario del sito (o il soggetto interessato) non provveda autonomamente.

Tali spese saranno recuperabili – con provvedimento motivato che spieghi fra l’altro l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile o l’infruttuoso tentativo di rivalsa verso questi – nei confronti del proprietario e, a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale ed un privilegio speciale immobiliare.

È tutt’ora discusso in giurisprudenza se il proprietario incolpevole può vedersi richiedere, oltre alle spese per le misure di prevenzione, anche quelle per la messa in sicurezza di emergenza, ma l’orientamento più recente parrebbe orientato in senso favorevole.

In ogni caso, gli obblighi che possono essere posti a carico del proprietario incolpevole debbono avere una giustificazione in ragioni di urgenza ed emergenza, non potendosi imporre a quest’ultimo anche i costi di bonifica, che devono gravare esclusivamente sul responsabile o, in alternativa sulla P.A..

Scopri di più sulla normativa del danno ambientale nell’articolo dedicato.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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