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La definizione di Sinistro nell’Assicurazione R.C.

da | Ott 1, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Come si definisce il sinistro? Quale differenza c’è tra rischio e sinistro?

Per sinistro si intende il verificarsi del rischio per il quale è operante la garanzia assicurativa, mentre il rischio identifica l’attività in conseguenza della quale possono verificarsi i danni per i quali è prestata l’assicurazione.

Alla descrizione del rischio si richiama la clausola con la quale viene definito l’oggetto del contratto, cioè quella clausola che identifica l’obbligazione dell’assicuratore in relazione al rischio per come è descritto in polizza.

Tale clausola, in parte già riportata nell’esame della descrizione del rischio, recita normalmente così: “la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento … per danni involontariamente cagionati a terzi (oppure per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Scopri cosa si intende per avviso di sinistro

Definizione del danno e accidentalità

Il danno si definisce come la conseguenza negativa che deriva dal concretizzarsi dell’evento e del pericolo. Due aspetti meritano approfondimento sono:

  • la definizione del danno risarcibile,
  • la nozione di accidentalità (questo tema è affrontato dalla dottrina più attenta alle questioni proprie dell’assicurazione RC, ma ha trovato, di fatto, scarso riconoscimento in ambito giurisprudenziale).

Definizione di danno risarcibile e Nozione di involontarietà

La definizione di danno risarcibile è sicuramente la meno esplorata, ma non certamente meno importante. La nozione di involontarietà e l’indicazione delle tipologie di danno risarcibile corrispondono a due criteri scelti per stabilire quando il danno arrecato a terzi sia suscettibile di tutela a termine di polizza.

La nozione di involontarietà richiama, naturalmente, l’esclusione dei “danni derivanti da fatti dolosi” prevista dall’art. 1917 c.c. I comma, a ribadire che l’assicurazione di responsabilità civile non può che riguardare i comportamenti colposi dell’assicurato.

Ciò non significa che l’assicuratore non sia obbligato anche per fatti dolosi di terzi, dei quali l’assicurato debba rispondere a titolo di colpa, ad esempio per omessa vigilanza [1].
Pertanto, la volontarietà del fatto di un dipendente, di un ausiliario o di un collaboratore dell’assicurato non è, di per sé, circostanza tale da escludere l’obbligo indennitario se, tale comportamento doloso è stato reso possibile dalla colpa dell’assicurato che ha così, con il concorso dell’azione del terzo, involontariamente cagionato il danno [2].

Quali danni copre la garanzia?

Danni risarcibili sono in genere quelli da morte, la lesione personale ed i danneggiamenti a cose, ma è frequente che la copertura sia prevista per i cd. danni patrimoniali, individuabili per esclusione, a significare che non riguardano il danneggiamento a cose e che non sono “danni a persona”.

La garanzia per i danni patrimoniali è normalmente offerta nelle polizze con le quali si assicura la responsabilità contabile o professionale di sindaci, amministratori pubblici e privati, ingegneri e progettisti, professionisti in genere e tutti coloro che possano, in ragione della loro attività, provocare a terzi perdite economiche.

Per quanto attiene alla definizione delle lesioni personali, si deve ritenere che vi sia un implicito rimando alla definizione al reato di lesioni di cui all’art. 582 e segg. c.p., dovendosi, quindi, escludere dalla garanzia tutti quegli stati di malessere o di turbamento non riscontrabili nelle conseguenze di cui al citato articolo [3].

Continua a seguire il blog, nel prossimo articolo parleremo di “Accidentalità del danno nell’assicurazione di R.C.


[1] Così La Torre Responsabilità ed auto responsabilità nell’assicurazione, in scritti di diritto assicurativo, Milano, 1979, 421; Donati Trattato di diritto delle assicurazioni, op.cit, 346; Contra De Strobel, L’Assicurazione di Responsabile Civile op.cit., 184; Colasso, i fatti dolosi dei dipendenti dell’assicurato nell’assicurazione della responsabilità civile, in Assic. 1956, II, 42
[2] E’ il caso, ad esempio, delle sottrazioni di denaro operate da promotori finanziari infedeli del cui operato doloso risponde, a titolo di colpa, l’istituto bancario, datore di lavoro, ed il suo assicuratore, oppure, come si vedrà in seguito, del capo ufficio che deliberatamente “mobbizza” il lavoratore, provocandogli un danno non patrimoniale nella colpevole inconsapevolezza del datore di lavoro.
[3] Non rientrano, pertanto, in una classica copertura di RCG, salvo diversa disciplina pattizia, le richieste per disservizi o difformità delle prestazioni rese ad un consumatore se ciò non ha comportato danni fisici o psichici obiettivamente riscontrabili o pregiudizi patrimoniali.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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