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Blog di ITC LAW

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Le dichiarazioni inesatte e reticenti

da | Ott 23, 2020 | Assicurazione in generale

Cosa succede se sono state fornite dichiarazioni inesatte e reticenti al momento della conclusione del contratto?

Dal momento che la valutazione del rischio è un momento decisivo nella stipula del contratto l’assicuratore ha necessità di ricevere tutte le informazioni che gli possano consentire di valutare se assicurarlo oppure no.

Per tale ragione eventuali dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato che abbiano indotto l’assicuratore a sottoscrivere un contratto a condizioni diverse (o a non sottoscriverlo affatto) da quelle alle quali lo avrebbe accettato se reticenze ed omissioni comunicative non vi fossero state, hanno serie conseguenze.

Le disposizioni del codice civile

La disciplina prevista dagli artt. 1892 e 1893 c.c. attiene proprio a questo tema, posto che regolamenta quelle situazioni nelle quali la valutazione del rischio da parte dell’assicuratore sia risultata errata in conseguenza di:

  • reticenze o dichiarazioni inesatte fatte dall’assicurato, con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.)
  • reticenze o dichiarazioni inesatte fatte dall’assicurato senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.)

Se le dichiarazioni inesatte o le reticenze sono tali che l’assicuratore non avrebbe contratto qualora fosse stato in condizione di conoscere l’effettivo stato del rischio, in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, l’assicuratore può agire per ottenere l’annullamento del contratto, con il consueto termine quinquennale previsto dall’art. 1427 c.c. a decorrere dalla data della conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza.

Tale azione è, tuttavia, soggetta ad un termine di decadenza, che decorre ugualmente dalla data di conoscenza della situazione del rischio, entro il quale l’assicuratore dovrà comunicare all’assicurato la sua intenzione di impugnare il contratto.

Le inesattezze o le reticenze devono:

  • riguardare fatti e non valutazioni dell’assicurato, con la conseguenza che un’erronea valutazione dell’assicurato di fatti autentici non integra i presupposti di cui ai citati articoli,
  • essere rilevanti, tali cioè che, se conosciute, avrebbero portato l’assicuratore a non contrarre o a contrarre a condizioni differenti.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte (o le reticenze) sono state rese in buona fede, l’assicuratore, fermo il diritto al premio in corso, può, comunque, recedere dal contratto nel termine di tre mesi dalla conoscenza dell’effettività del rischio. Il sinistro accaduto in tale intervallo sarà indennizzabile in misura proporzionale all’effettivo premio che l’assicuratore avrebbe altrimenti richiesto, salvo che l’assicuratore non dimostri che non avrebbe contratto: in tal caso l’indennità non è dovuta.

Scopri quali sono le principali caratteristiche del contratto di assicurazione.

A cosa serve il questionario che l’assicuratore invia all’assicurato prima di stipulare la polizza?

Occorre tenere presente che, nella prassi, è frequente l’uso, da parte dell’assicuratore, di questionari, sottoposti all’assicurato proprio per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie per la migliore valutazione del rischio.

Ciò non significa che qualsiasi domanda contenuta nel questionario sia, di per sé, determinante del consenso a stipulare la polizza, ma, certamente, un giudice di merito può meglio valutare da un questionario quali sono le circostanze ritenute più o meno rilevanti per la “quotazione di un rischio”.

Né, per altri versi, l’indicazione nel questionario che la risposta ad una domanda è di per sé determinante del consenso anche quando se ne appalesi la scarsa rilevanza per l’effettiva valutazione del rischio, può costituire un criterio per sanzionare “tout court” eventuali reticenze dell’assicurato.

Diverso appare il caso, invece, di una risposta reticente o inesatta alla domanda sull’esistenza di sinistri pregressi, posto che la precedente sinistrosità di un assicurato rappresenta, forse, uno dei principali criteri per la valutazione dell’affidabilità di un rischio e, più ancora, lo è la reticenza su circostanze che potrebbero dare luogo a future richieste risarcitorie.

Cosa accade se si verifica un sinistro prima che siano decorsi i tre mesi entro i quali l’assicuratore può impugnare il contratto?

L’assicuratore mantiene il diritto al premio in corso e non è tenuto al pagamento dell’indennizzo qualora il sinistro si verifichi prima della conoscenza dell’inesattezza o della reticenza e, comunque, prima del decorso del termine di tre mesi previsto per la dichiarazione della volontà d’impugnazione.

Cosa succede in caso di assicurazione plurima?

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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