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Esclusioni di Responsabilità Civile

da | Feb 12, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Nell’ambito delle esclusioni contenute nelle CGA (Condizioni Generali d’Assicurazione) di una usuale polizza RCG, oltre a quelle esaminate in precedenza, se ne aggiungono altre che, quanto meno, risultano chiare, sia nella formulazione che nell’intento che perseguono.

Tali esclusioni di una polizza di RC generale sono principalmente:

  1. danni alle cose detenute dall’Assicurato ed a quelle trasportate,
  2. danni da furto ed a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute,
  3. danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c.,
  4. danni derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati,
  5. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, e l’esclusione dei danni a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati,
  6. danni da inquinamento o da fenomeni radioattivi.

Esclusioni di Responsabilità civile: dettagli

Per quanto attiene alla prima clausola di limitazione della RC si può dire che, se per un verso si ispira alla medesima logica delle esclusioni precedentemente esaminate (cioè il timore per i comportamenti dell’assicurato che ha nella sua disponibilità le cose danneggiate), per altri versi non pone dubbi interpretativi rifacendosi ad un istituto giuridico chiaramente individuabile come la detenzione [1].

L’esclusione dei danni alle cose trasportate e di quelli derivanti dalla proprietà o conduzione dei fabbricati trovano la loro ragione nella necessità di evitare commistioni con parallele coperture offerte da altri rami (nella fattispecie le polizze trasporti e globali fabbricati).

L’esclusione dei danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art.1783 e segg. del codice civile si riferisce, invece, ad una specifica responsabilità, vale a dire quella dell’albergatore, anch’essa oggetto di specifica copertura, ma sempre nell’ambito RCG, mentre quella a condutture ed impianti sotterranei appare anch’essa facilmente comprensibile ed identificabile in caso di sinistro; peraltro è oggetto di deroga in sede di condizioni aggiuntive.

L’esclusione, invece, dei danni a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati, si caratterizza rispetto alle precedenti in quanto non identifica una specifica attività rischiosa, ma descrive il risultato finale che l’assicuratore non intende coprire, cioè il sinistro (in genere particolarmente grave) consistente nella rovina totale o parziale di un edificio per un movimento della falda, da qualsiasi causa sia stata determinata (in genere interventi sulla falda stessa, frequenti in ambito edile in occasione di scavi di fondazioni per importanti costruzioni, in conseguenza di iniezioni di cemento o aspirazione di acque sotterranee con conseguente inaridimento della falda) [2].

Legata, in qualche modo, ad un rischio analogo è altresì l’esclusione dei danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Ricordiamo, infine, l’esclusione dei danni provocati dall’impiego di esplosivi e quella dei danni da inquinamento: le caratteristiche, la gravità e la specificità degli interventi richiesti fanno sì che il rischio inquinamento sia oggetto di una specifica copertura e, in determinati casi, di una gestione in Pool [3].

Oltre che escludere, come si è visto, taluni rischi, l’assicuratore può prevedere l’inoperatività della garanzia – anche per rischi compresi nella stessa – allorché il danneggiato sia un determinato soggetto: si parla in questo caso di esclusione dal novero dei terzi.

Scopri le principali esclusioni di garanzia.


[1] Più che altro si pone il problema della sua compatibilità logica in una interpretazione di buona fede ex art.1366 c.c, quando l’assicurato, ad esempio, è il titolare di un’officina meccanica che i danni più probabili che può provocare sono proprio quelli alle macchine in deposito che sta indiscutibilmente detenendo (e sulle quali a volte sta anche lavorando……)

[2] Tale esclusione può, in genere essere derogata (anche se la deroga talvolta non comprende l’assestamento) con applicazione di un massimale più ridotto di quello previsto per gli altri danni, tranne nel caso in cui i danni siano la conseguenza di lavori che implichino l’utilizzo di sottomurature o tecniche simili.
Occorre, in questa clausola estensiva, prestare attenzione al congiuntivo “implichino”: infatti, anche in questo caso il riferimento non è ad un’attività in concreto svolta, ma ad una tipologia di rischio. In altri termini l’estensione non si applica, e quindi rimangono esclusi i danni di questa tipologia, ai lavori che abbiano provocato cedimenti o franamenti per i quali sarebbero state necessarie, indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione, le sottomurature o le tecniche sostitutive.
Per cui se anche le sottomurature erano state fatte ma il lavoro non le implicava, il cedimento è coperto, viceversa se le implicava non è coperto, indipendentemente dal fatto che siano state fatte o no.
La ragione sta nel fatto che non si vuole applicare tale estensione, e dunque si intende mantenere l’esclusione dei danni da cedimento e franamento, per tutti quei lavori in cui sia maggiore il rischio di movimenti del terreno e, dunque, la tecnica edilizia consiglierebbe l’utilizzo di misure di contenimento.

[3] De Strobel, L’assicurazione di responsabilità civile, op.cit., 571


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Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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