Attività di prevenzione ed esclusioni
Qualsiasi tipo di assicurazione non copre mai la totalità del rischio al quale è esposto l’assicurato, bensì soltanto una parte dello stesso.
Ciò è un po’ la conseguenza della necessità di responsabilizzare l’assicurato ad una corretta attività di prevenzione ed anche alla particolare pericolosità di certi rischi che le parti decidono di delimitare all’interno dell’oggetto del contratto.
Attraverso, quindi, la descrizione del rischio assicurato, le parti concordano cosa assicurare e cosa no.
Come si è già visto, le polizze prevedono anche delle specifiche esclusioni, che vanno a limitare ulteriormente l’oggetto del contratto: in questi casi è l’assicuratore che deve dare prova del verificarsi delle circostanze previste in polizza come ragione di inoperatività della garanzia, in quanto esse costituiscono una vera e propria eccezione processuale, attraverso la quale l’assicuratore chiede l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di esclusione della garanzia.
Misure di sicurezza e operatività della garanzia
Proprio perché per determinate tipologie di rischi, come per l’appunto il rischio ambientale, è fondamentale per l’assicuratore poter fare affidamento su comportamenti prevenzionali dell’assicurato, svolgendo in tal modo anche una funzione sociale di garanzia circa il rispetto di corretti standard comportamentali, la polizza può prevedere che la garanzia sia condizionata al rispetto di determinati comportamenti manutentivi degli impianti o prevenzionali, cosicché la polizza non diventi una impropria occasione per contenere i costi di una corretta gestione industriale.
È quindi possibile, e lecito, che l’assicuratore condizioni la sua manleva all’adozione da parte dell’assicurato di normali cautele che dovrebbero costituire esempio di buona prassi imprenditoriale.
Mancato rispetto delle misure di sicurezza
La giurisprudenza sul punto è molto chiara: assicurare un rischio alla tassativa condizione che vengano adottate determinate misure di sicurezza è un modo per le parti per definire l’oggetto del contratto e, dunque, tali clausole non hanno natura vessatoria e non richiedono una specifica approvazione per iscritto.
Qualora l’assicurato non le rispetti, la conseguenza è la non operatività della polizza e la non indennizzabilità del sinistro, anche qualora quest’ultimo non sia stato direttamente provocato dal mancato rispetto di dette misure. In questi casi, infatti, l’assicurato si trova al di fuori della fotografia che le parti hanno fatto del rischio e, dunque, ugualmente al di fuori della copertura assicurativa.
Questa rigorosa disciplina impone quindi una particolare attenzione al rispetto degli standard comportamentali previsti in polizza e consente anche – in un tema sociale come quello ambientale – di attuare un impulso incentivante ad una corretta gestione prevenzionale.
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