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Il Rischio nel contratto di Assicurazione

da | Set 25, 2020 | Assicurazione in generale

Cosa si intende con rischio?

Il rischio assicurativo rappresenta l’elemento alla base del contratto di assicurazione.

Analizziamo le premesse utili per capire cosa vuol dire.

Il Rischio come presupposto del contratto

Il rischio è il presupposto del contratto, il suo requisito essenziale: esso deve riguardare un evento suscettibile di produrre un danno all’assicurato, futuro e del quale non sia possibile conoscere se accadrà o quando ciò avverrà.

Facciamo un passo indietro.

Il rischio e il contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione è ritenuto unanimemente dalla giurisprudenza un tipico contratto aleatorio sul presupposto dell’incertezza se (o almeno quando) la prestazione dell’assicuratore sarà dovuta. Non mancano in dottrina talune posizioni minoritarie che, sul presupposto dell’organizzazione del rischio che l’impresa assicuratrice attua attraverso l’utilizzo della tecnica assuntivo-attuariale, affermano l’inesistenza di un’alea dell’assicuratore e dell’assicurato.

Per tali autori, infatti, poiché il verificarsi di un sinistro, ed il conseguente pagamento dell’indennità, costituisce un evento ampiamente previsto e calcolato con strumenti attuariali, non avrebbe senso parlare di alea posto che l’unica incertezza sussisterebbe solo su quale dei rischi assicurati diventerà un sinistro da indennizzare.

Il contratto di assicurazione sarebbe, quindi, aleatorio, solo con riferimento alla singola polizza posto che, nella massa dei rischi e dei premi raccolti l’assicuratore non rischierebbe pressoché nulla.

La gran parte della dottrina ha, tuttavia, evidenziato come il cd. rischio industriale non possa essere confuso con quello proprio del singolo contratto, che mantiene, invece, l’aleatorietà come sua caratteristica fondamentale, con la conseguente inapplicabilità delle previsioni dell’art. 1448 IV comma c.c. e dell’art. 1469 c.c.

Cosa accade se il rischio non è mai esistito o cessa in corso di contratto?

L’inesistenza e cessazione del rischio

Il rischio, proprio a dimostrazione del suo essere elemento essenziale del contratto, deve esistere al momento della stipula della polizza, posto che è nullo ex art. 1895 c.c. il contratto concluso per assicurarsi contro un rischio che non è mai esistito. In questo caso, infatti, il contratto di assicurazione vedrebbe venir meno il suo presupposto essenziale: che senso avrebbe assicurarsi contro un rischio inesistente? Perché pagare un premio per cautelarsi dalla possibilità di un qualcosa che non accadrà mai?

Il rischio può essere anche futuro, ma dovrà avere una sua attualità al verificarsi della condizione sospensiva eventualmente posta nel contratto (assicurazione contro il rischio furto dei beni che acquisterò con una certa carta di credito).

Cosa accade se il rischio non è mai esistito?

Le prestazioni eventualmente eseguite in esecuzione di un contratto concluso in assenza di un rischio sono, dunque, sine causa e devono, pertanto, essere rese: l’assicurato ha, quindi, diritto, alla restituzione del premio pagato. L’onere di provare l’inesistenza del rischio grava sulla parte che intende farla valere.

La valutazione circa l’estensione o la portata di un rischio contenuto in una polizza spetta, comunque, al giudice di merito e non è soggetta a giudizio di legittimità se congruamente ed adeguatamente motivata.

Cosa accade se il rischio cessa nel corso del contratto?

Analogamente al caso dell’inesistenza preesistente alla conclusione del contratto, anche la cessazione del rischio in corso di contratto determina il venir meno della polizza.

L’art. 1896 c.c. prevede, infatti, lo scioglimento del contratto per l’impossibilità di conseguimento della tipica funzione economico-sociale dello stesso, vale a dire il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore previo pagamento del premio. La norma è, quindi, un’applicazione del generale principio previsto dall’art. 1463 c.c. in tema di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

La norma prevede, inoltre, che l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Il terzo comma del citato art. 1896 c.c. prevede che, se gli effetti dell’assicurazione sono rinviati ad un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto ed il rischio cessa prima di tale momento, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Cosa accade se il rischio diminuisce o si aggrava in corso di contratto?

La diminuzione e l’aggravamento del rischio

Durante la vita del contratto il rischio può anche diminuire o aggravarsi.

L’art. 1897 c.c. disciplina l’ipotesi in cui la probabilità (o la possibile esposizione economica conseguente al sinistro) si riduca in corso di contratto.

Esso attribuisce all’assicurato il diritto ad ottenere una riduzione del premio (“…l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio…”) previa comunicazione all’assicuratore dei mutamenti che abbiano prodotto una riduzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore.

L’assicuratore ha, comunque, la facoltà, in tal caso, di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione stessa.

Cosa succede se invece il rischio si aggrava?

L’aggravamento del rischio, disciplinato dall’art. 1898 c.c., consiste, in modo simmetrico rispetto alla diminuzione, in un aumento delle probabilità di accadimento del fatto dannoso o del possibile valore economico dello stesso in caso di suo verificarsi.

Perché si producano gli effetti previsti da detto articolo l’aggravamento deve essere, innanzitutto, imprevisto ed imprevedibile rispetto allo stato delle conoscenze al momento della conclusione del contratto (in caso contrario non di aggravamento si tratterebbe, bensì di errata valutazione dell’esistente).

L’aggravamento non deve neppure dipendere dalla normale evoluzione delle situazioni già esistenti al momento della stipula, bensì deve essere la conseguenza di un fatto “estrinseco e nuovo”. Inoltre esso deve essere durevole e rilevante, tale cioè che l’assicuratore, se la nuova situazione fosse esistita al momento della conclusione del contratto, non avrebbe stipulato alle medesime condizioni.

Nelle coperture in cui è presente un massimale, l’aumento di valore della cosa, tale, comunque, da non superare tale limite contrattuale, è ininfluente da un punto di vista dell’aggravamento del rischio posto che l’assicuratore ha implicitamente accettato (e “quotato”) la possibilità di un esborso superiore.

Cosa deve fare l’assicurato, allorché si renda conto dell’avvenuto aggravamento del rischio?

L’art. 1898 c.c. pone a carico dell’assicurato l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che l’assicuratore, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato da lui conosciuto al momento della conclusione del contratto, non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

La norma prevede, in questo caso, la facoltà per l’assicuratore di optare per il recesso, dandone comunicazione scritta all’assicurato entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell’assicurato o dal giorno in cui “…ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio”:

  • il recesso è immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe altrimenti contratto,
  • mentre è differito di quindici giorni se “…l’aggravamento è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.”

Se il sinistro si verifica nell’intervallo della comunicazione dell’assicurato:

  • l’assicuratore non è tenuto al pagamento dell’indennizzo se l’aggravamento è “…tale che non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento del contratto”.
  • Se, invece, vi sarebbe stata solo una maggiorazione del premio, la somma dovuta è proporzionale all’aumento di premio che sarebbe altrimenti stato fissato.

Possono esistere più coperture assicurative per il medesimo rischio? Scoprilo nell’articolo dedicato all’assicurazione plurima.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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