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La richiesta di risarcimento e gli obblighi di denuncia dell’assicurato

da | Nov 27, 2020 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Il rischio garantito con l’assicurazione di responsabilità civile consiste nella possibilità che all’assicurato pervenga una richiesta di risarcimento di un terzo per un danno che questi ritenga di aver subito in conseguenza di una attività rientrante fra quelle coperte dall’assicurazione.

L’evento incerto, dunque, il cui rischio di accadimento si intende coprire, è l’impoverimento dell’assicurato in conseguenza della necessità di dover far fronte al peso economico dell’obbligo risarcitorio.

Il momento del pervenimento della richiesta risarcitoria è dunque decisivo perché è da quel momento che si realizza il rischio temuto, ovverosia quello di dover pagare un risarcimento per un presunto comportamento colposo tenuto.

Quando l’assicurato deve comunicare al proprio assicuratore di avere ricevuto una richiesta da parte di un terzo?

L’assicurato ha un preciso termine entro il quale deve comunicare all’assicuratore di avere ricevuto la domanda risarcitoria. L’art. 2952 c.c. III comma stabilisce che tale termine è biennale e decorre “…dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione”.

Che differenza c’è fra la prescrizione del diritto dell’assicurato nell’assicurazione di RC e nelle altre assicurazioni danni?

È fondamentale tenere presente che, a differenza dagli altri contratti di assicurazione, ai fini della prescrizione è del tutto irrilevante la data di accadimento del fatto o del compimento dell’azione fonte di responsabilità ma è la ricezione di una richiesta di risarcimento proveniente dal terzo danneggiato che fa sorgere il diritto “ex contractu” ad essere tenuti indenni dall’assicuratore.
La richiesta risarcitoria del terzo attiva quel rischio che l’assicurato ha inteso traslare all’assicuratore stipulando la polizza.

Affinché il termine inizi validamente a decorrere occorrerà che la richiesta risarcitoria sia esplicita e non contenga elementi dai quali dedurre che la volontà risarcitoria è condizionata ad un evento o valutazione futura.

Il termine di prescrizione nell’assicurazione può essere sospeso o interrotto?

Il quarto comma dell’art. 2952 c.c. prevede una sospensione del termine biennale che decorre dalla comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo o dell’azione da questo proposta; la prescrizione ricomincerà a decorrere quando il credito del danneggiato sarà divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato si sia estinto per prescrizione.

Occorre, a questo proposito, sottolineare che trattandosi di sospensione e non di interruzione del termine, questo, al verificarsi delle condizioni di legge (credito del danneggiato liquido ed esigibile o prescrizione dello stesso) ricomincerà nuovamente a decorrere non già dall’inizio, ma dal momento della comunicazione all’assicuratore.

Pertanto, l’assicurato, una volta data tempestiva comunicazione all’assicuratore della ricezione di una richiesta risarcitoria, potrà disporre, al momento della cessazione della sospensione, di un termine di due anni meno il tempo lasciato trascorrere dalla ricezione della richiesta del terzo alla sua trasmissione all’assicuratore.

Giova ricordare che la giurisprudenza ritiene, comunque, equivalente alla comunicazione dell’assicurato la ricezione da parte dell’assicuratore della richiesta del terzo, o la conoscenza comunque acquisita aliunde.

Scopri di più sull’assicurazione di responsabilità civile generale.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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