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I Rischi esclusi dal contratto e le limitazioni della responsabilità

da | Gen 15, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Il contratto di assicurazione di responsabilità civile non copre mai tutte le ipotesi di responsabilità nelle quali può incorrere l’assicurato, poiché vi sono taluni rischi che l’assicuratore può ritenere non conveniente o opportuno assumere, mentre altri possono essere accettati dall’assicuratore a particolari condizioni, oppure trovare copertura in differenti tipologie di polizze.

Classificazione delle limitazioni

Limiti quantitativi

L’assicuratore pone altresì limiti quantitativi (il cosiddetto massimale) al di sopra dei quali cessa il proprio obbligo indennitario: il massimale quindi costituisce un “tetto” al di sopra del quale l’assicurato non può più fare affidamento sul contratto.

Limiti quantitativi iniziali

Talvolta l’assicuratore pone limiti quantitativi “iniziali”, ovverosia fissa una soglia minima al di sotto della quale non è previsto un obbligo indennitario (franchigia) o stabilisce una percentuale (scoperto) che misura la quota di necessaria compartecipazione dell’assicurato al pagamento del danno.

Franchigia e scoperto possono anche coesistere in un contratto, ma da un punto di vista tecnico-assicurativo assolvono a due funzioni differenti:

  • attraverso la franchigia l’assicuratore intende sottrarsi al rischio di danni di basso importo, che tuttavia per la loro potenziale frequenza potrebbero divenire particolarmente onerosi
  • con lo scoperto l’assicuratore mira a coinvolgere il più possibile l’assicurato, in modo da farlo sentire il più possibile partecipe nel pagamento di un danno.

Le limitazioni qualitative (cioè le esclusioni di garanzia) e quelle quantitative (massimali, franchigie e scoperti) costituiscono limitazioni dell’oggetto del contratto che le parti legittimamente pattuiscono fra loro e, dunque, se anche contenute nelle condizioni generali di contratto, non richiedono di essere approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 II comma c.c.

Che differenza esiste fra limitazioni dell’oggetto o del rischio e limitazioni della responsabilità dell’assicuratore?

A questo proposito giova ricordare che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha da tempo delineato, in maniera consolidata e con argomentazioni piuttosto chiare, il discrimen tra:

  • clausole e condizioni di polizza che configurano delimitazione del rischio (ed attengono quindi alla determinazione dell’oggetto della garanzia prestata)
  • e clausole che costituiscano limitazione della responsabilità dell’assicuratore.

Limitazioni dell’oggetto o del rischio

La questione relativa alla esatta qualificazione di clausole lato sensu “delimitative del rischio” è stata più volte sottoposta al vaglio del Supremo Collegio, soprattutto allorché l’operatività della polizza venga negata dall’assicuratore in quanto l’assicurato non abbia adottato le «misure di sicurezza» delle quali la polizza lo onera e la cui omissione, agevolando la produzione dell’evento dedotto in garanzia (furto, danneggiamento della cosa, incendio, etc.), incrementando le probabilità di verificazione del rischio.

In dottrina si parla, con riferimento a tali misure il cui rispetto viene contrattualmente richiesto dall’assicuratore all’assicurato, di delimitazioni causali del rischio, in quanto circoscrivono l’oggetto del rischio assicurato, condizionandolo ad una sua precisa condotta che deve tradursi nell’adozione di comportamenti o azioni idonee.

Ecco quindi che nelle polizze «danni» l’operatività delle stesse è subordinata al fatto che, ad esempio, l’assicurato contro il furto doti il proprio ufficio o la propria abitazione di una porta blindata, di una cassaforte, di un sistema antifurto collegato con stazione delle forze dell’ordine e via dicendo.

In queste situazioni, accade spesso che la previsione di tali misure sia contenuta nelle clausole relative all’oggetto dell’assicurazione o, più spesso, nelle clausole di c.d. esclusione della garanzia, le quali elencano casi nei quali l’assicurazione non opera, proprio in quanto il sinistro è stato causato da eventi contrattualmente non ricompresi, tra i quali possono ben rientrare anche quelli agevolati da particolari condotte dell’assicurato (non aver, ad esempio, dotato il proprio esercizio commerciale dell’antifurto previsto in polizza, esclude l’operatività della stessa in caso di furto di merci all’interno del locale).

È quindi evidente che clausole siffatte non siano limitative della responsabilità dell’assicuratore, e come tali vessatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., ma concorrano, assieme ad altre pattuizioni contrattuali, a delimitare l’oggetto del rischio (e, quindi, del contratto) e, come tali siano pienamente valide ed efficaci.

Quindi, la delimitazione pattizia del rischio si differenzia dalla cd. delimitazione di responsabilità dell’Assicuratore rilevante ai sensi dell’art. 1229 c.c., che ricorre invece allorché la clausola negoziale abbia l’effetto di escludere che il predisponente debba rispondere di fatti o atti, che secondo i principi generali potrebbero fare sorgere una sua responsabilità per inadempimento.

Limitazioni della responsabilità dell’assicuratore

Sono da ritenersi clausole limitatrici di responsabilità quelle che in qualche modo incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità: inadempimento, colpa, nesso causale, danno risarcibile.

Si ha delimitazione dell’oggetto del contratto, al contrario, quando la clausola negoziale non ha l’effetto di escludere una responsabilità che sarebbe altrimenti sorta, ma ha il diverso scopo di stabilire in astratto, preventivamente e di comune accordo, quali siano gli obblighi concretamente assunti dalle parti e quindi di fissare i limiti della garanzia assicurativa specificando il rischio garantito.

In ogni caso le esclusioni di garanzia, anche quando costituiscono legittime delimitazioni della polizza, se contenute all’interno di condizioni generali di contratto, devono necessariamente essere evidenziate e rese graficamente visibili, posto che altrimenti dovranno ritenersi non conoscibili, e quindi inefficaci ex art. 1341 I comma c.c.

Vuoi sapere di più sul periodo di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile? Vai all’articolo dedicato alla clausola loss occurence e claims made
Continua a seguire il blog per scoprire le principali esclusioni di garanzia in una polizza di responsabilità civile generale.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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