Seleziona una pagina

Blog di ITC LAW

Per aziende e professionisti

Le spese di lite

da | Giu 11, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Le spese di lite – EX art. 1917 c.c.

Tipologie di spese di lite

Nell’ambito delle spese giudiziali sostenute per la difesa dell’assicurato occorre distinguere tra:

  • quelle dovute dall’assicurato al danneggiato a seguito della soccombenza in giudizio ex art. 91 c.p.c.
  • le spese sostenute per resistere alle pretese del terzo.

Spese a carico dell’assicurato

Le prime, infatti, costituiscono un accessorio dell’obbligo risarcitorio dell’assicurato e sono, dunque, a carico dell’assicuratore in quanto strettamente connesse all’obbligazione indennitaria; ciò comporta l’inapplicabilità delle previsioni di cui all’art. 1917 c.c. e l’applicazione, invece, delle limitazioni previste dal massimale: salvo i casi di mala gestio, infatti, trattandosi di spese accessorie al risarcimento saranno indennizzabili nei limiti in cui lo è l’importo risarcitorio.

Riparto delle spese di lite: assicuratore e assicurato

Per quanto attiene, invece, alle spese di resistenza, trova applicazione l’art. 1917 III comma c.c. che testualmente prevede: le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

Recupero spese di lite: rimborso e risarcimento

L’obbligo di rimborsare, nei termini sopra indicati, le spese di resistenza sussiste a prescindere dall’eventuale azione giudiziale del terzo, posto che, come abbiamo visto, è la stessa richiesta risarcitoria, anche se proposta in sede penale con la costituzione di parte civile da parte della vittima, a far scattare l’obbligo indennitario dell’assicuratore e, dunque, la necessità di un suo “fare” per la migliore tutela, nei limiti e termini previsti dalla polizza, del patrimonio dell’assicurato.

L’attuazione di questo “fare efficace” può portare (o almeno è quanto comunque sperano assicuratore ed assicurato) ad un accertamento che nulla è dovuto dall’assicurato con conseguente soccombenza del terzo. Anche in questo caso, comunque, le spese di resistenza son dovute, sia per il consueto principio che anche nella difesa e non solo nel pagamento dell’indennizzo si articola l’obbligazione di polizza, sia in quanto la difesa è comunque avvenuta anche nell’interesse dell’assicuratore, secondo quanto già visto in tema di mandato in rem propriam.

Pagamento spese di lite

Dal momento che la condanna al pagamento delle spese giudiziali non può che seguire la soccombenza, qualora l’assicurato citato in giudizio dal terzo danneggiato abbia chiamato in causa l’assicuratore e successivamente abbia visto respingere le pretese del terzo, le spese di resistenza e per la chiamata in manleva saranno a carico della compagnia non essendo stata respinta alcuna domanda dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore.

Calcolo e compensazione delle spese di lite

Il pagamento liberatorio del massimale da parte dell’assicuratore non espone più quest’ultimo alle ulteriori spese di resistenza, avendo esso adempiuto la propria obbligazione.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese andranno ripartite in proporzione del rispettivo interesse, fermo, comunque, il limite del quarto del massimale.

Continua a seguire il blog.


ITC Law ha ricevuto il premio Le Fonti Awards come studio legale boutique di eccellenza 2021 in Diritto assicurativo e responsabilità civile. Guarda il video con la premiazione e l’intervista.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

Share This