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L’Assicurazione plurima

da | Ott 2, 2020 | Assicurazione in generale

Possono coesistere diverse coperture assicurative per lo stesso rischio?

Si parla di assicurazione plurima quando lo stesso interesse assicurato ed il medesimo rischio al quale l’assicurato si trova esposto vengono garantiti con due differenti polizze, stipulate presso diversi assicuratori.

Un caso tipico è quello dell’assicurazione di responsabilità civile del medico ospedaliero che, garantito per la propria responsabilità professionale dalla polizza sottoscritta dalla struttura sanitaria presso cui lavora, stipuli anche una propria copertura per il medesimo rischio legato alla sua attività professionale.

L’art. 1910 in caso di assicurazione plurima prevede l’obbligo per l’assicurato di dare l’avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza delle altre coperture: tale obbligo è espressione del principio indennitario, posto che è finalizzato ad evitare ingiuste locupletazioni, facendo sì che l’assicurato complessivamente non possa percepire, dai diversi assicuratori, un indennizzo superiore al valore del bene assicurato.

In caso di omissione dolosa da parte dell’assicurato gli assicuratori non sono tenuti al pagamento dell’indennità; in caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c. e può chiedere a ciascuno l’indennità dovuta a termini di polizza, fermo, comunque, il limite del valore del danno.

L’assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri su base proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti; la quota dell’assicuratore insolvente è ripartita fra gli altri assicuratori.

Perché l’art. 1910 sia applicabile è necessario che vi sia:

  • una identità di rischio,
  • una identità di oggetto (lo stesso bene),
  • una contemporaneità di copertura (se c’è successione di coperture, ovviamente, sarà il regime temporale di ognuna a deciderne l’operatività)
  • un medesimo interesse.

Posto che è l’interesse dell’assicurato in primo piano, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito che è indifferente il fatto che talune coperture siano state stipulate direttamente dall’assicurato ed altre da altro contraente, ma per conto del medesimo assicurato: ciò che è determinante è che il beneficiario dell’eventuale indennizzo sia la medesima persona per lo stesso rischio a tutela del medesimo interesse.

Che differenza c’è fra più assicurazioni per lo stesso rischio e polizze di primo e secondo rischio?

La polizza di secondo rischio si differenzia dalla polizza di primo rischio perché prevede una copertura assicurativa integrativa.

Le coperture di “secondo rischio” non rientrano nella disciplina dell’art. 1910 c.c.

Esse si caratterizzano per avere una franchigia assoluta (vale a dire una limitazione della copertura, operante solo per somme eccedenti un certo importo, al di sotto del quale esse restano comunque a carico dell’assicurato) pari al massimale di un’altra polizza (del medesimo o di altro assicuratore), stipulata per il medesimo rischio.

Tali coperture, infatti, non operano simultaneamente, pur riferendosi al medesimo rischio, bensì una è efficace per la parte di danno che supera l’ammontare coperto dalla/e altre.

Tali garanzie, rientrano, dunque, nella categoria delle “assicurazioni complementari” o anche delle “assicurazioni sussidiarie”, quando oltre ad operare a secondo rischio rispetto alla copertura di primo, divengono a loro volta di primo rischio per quanto oggetto di specifica esclusione nella prima polizza.

Occorre infatti ricordare sempre che perché operi l’art. 1910 c.c. il rischio coperto dalle diverse polizze deve essere lo stesso: una polizza a secondo rischio, quindi non può rientrare in tale disciplina, in quanto assicurare un soggetto a partire – ad esempio – da un milione di Euro comporta un rischio diverso rispetto ad assicurarlo per qualsiasi danno di valore da zero ad un milione.

Approfondimento sul rischio nel contratto di assicurazione.

Scopri nei prossimi articoli che differenza c’è fra assicurazione plurima e coassicurazione.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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